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Green pass in Condominio
Dal 15 ottobre scatta l'obbligo del Green pass per tutti i lavoratori, sarà quindi obbligatorio sia per l'Amministratore di Condominio che per i suoi collaboratori.
Non sarà per adesso necessario invece per la partecipazione alle Assemblee condominiali a meno che tali assemblee, che dovranno continuare a svolgersi con le modalità fino a ora previste, non si convochino in spazi nei quali il gestore dell'attività richieda, per l'accesso, la presentazione della certificazione.
In tal caso, per evitare eventuali contestazioni da parte dei Condomini sprovvisti di pass, sarà necessario trovare un altro spazio.
Viene poi posto a carico del Presidente dell'assemblea l'onere di verificare che l'Amministratore sia in possesso della certificazione.
Convocazione assemblea al tempo del COVID
La riforma dell' art. 66 disp. att. c.c. del 2020 ha formalizzato la possibilità di svolgimento delle Assemblee condominiali in videoconferenza. A tal proposito il novellato articolo recita: "L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa" .
Resta l'obbligo, dettato dall'ultimo comma del succitato articolo, di ottenere preventiva autorizzazione da parte della maggioranza dei Condòmini allo svolgimento dell'Assemblea con tali modalità (ove naturalmente non già prevista dal Regolamento di Condominio).
Pertanto, posto che per la prima Assemblea in videoconferenza sarà necessario ottenere in consenso scritto da parte del 51% dei Condòmini, sarà opportuno poi deliberare una modifica al Regolamento Condominiale che consenta la modalità di convocazione "telematica" senza preventiva richiesta.
Tale modifica può essere deliberata con la maggioranza disposta dal secondo comma dell’art. 1136 c.c., vale a dire la maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, considerato che si tratta di una clausola regolamentare introducibile con la precitata maggioranza anche in un regolamento di natura o formazione contrattuale.
Si avvicina la bella stagione e la voglia di usare di nuovo il balcone o il terrazzo di casa.
Ma quali sono le regole per non incorrere nell’ira funesta del vicino che contesta odori e rumori?
Bisogna ricordare che l’articolo di riferimento per quanto ci interessa è l’844 del codice civile in materia di immissioni:
"Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso."
Dato il tono della norma, numerose sono state le sentenze che trattano l'argomento; ricordiamo le principali:
Cassazione 18 marzo 1992, n. 3204 - "in tema di emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i vicini, tali immissioni possono essere autorizzate soltanto entro i limiti della tollerabilità normale, e quindi previa adozione delle misure necessarie ad evitare il superamento di tali limiti o di quelli imposti da specifiche normative". Si anche fa riferimento alle normative comunali o ai regolamenti condominiali.
Cassazione 1998, n.5215 - "l’attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare persone non deve necessariamente essere accertata mediante perizia, ben potendo, al contrario, il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento al riguardo su elementi probatori di diversa natura quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado riferire caratteristiche ed effetti dei rumori e delle emissioni summenzionati, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi”. Questo perché, in buona sostanza, il fumo e gli odori non sempre sono tollerabili in caso di eccessiva vicinanza e considerato che le immissioni che la cottura è in grado di sviluppare possono provocare un sensibile disturbo e disagio in un'abitazione privata, alterando in peius la qualità della vita (Giudice di Pace di Torino, Sez. II, sent. del 10.06.2010).
Per evitare quindi di doversi sottoporre alla discrezionalità di un giudice poche regole potrebbero essere sufficienti: se amiamo il BBQ a carbone o a legna sempre accertarsi della direzione del vento, della presenza di panni stesi nelle vicinanze e non abusare dell’altrui pazienza. Se non siete puristi della brace, un ottima alternativa potrebbe essere il BBQ elettrico o quello a gas, che non spargono fumo. E sempre meglio preferire la cottura indiretta.
AFFITTI STUDENTI FUORI SEDE: NOVITA' 2018
Novità per quanto riguarda la detrazione per gli affitti pagati dagli studenti FUORI SEDE: la nuova Legge di Stabilità prevede che possano usufruire del beneficio fiscale i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998 in favore di studenti che si trasferiscono per motivi di studio anche all'interno della stessa provincia di residenza, purché la distanza, misurata sulle vie di comunicazione principali, tra il comune di residenza e l'università sia di almeno 100 km (50 km per chi vive in zone montane o disagiate, i criteri per determinare le quali sono ancora allo studio). Tale beneficio viene concesso per gli anni 2017 e 2018 (Dichiarazioni dei redditi 2018 e 2019) in ragione del 19% su un importo massimo di € 2.633,00.
ATTENZIONE: se il contratto viene stipulato a nome dello studente, la percentuale di detrazione sarà assegnata ad entrambi i genitori al 50%, se invece il contratto viene stipulato da un genitore, sarà questi che potrà portare in detrazione l'intera somma (circa 500,00 euro, ovvero il 19% di 2.633,00).
Inoltre la detrazione potrà essere effettuata SOLO in caso di CAPIENZA DELL'IMPOSTA non potendo essere assimilata alle detrazioni previste per le unità locate adibite ad abitazione principale.
CONTRATTO DI COMODATO
Un piccolo aiuto per la compilazione e la registrazione dei contratti di comodato.
1) Compilazione
La compilazione deve prevedere una serie di elementi quali:
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Dati anagrafici dei soggetti interessati che sono comodante (che concede il bene in comodato) e comodatario (lo prende in comodato)
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Dati catastali dell'unità immobiliare
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Oggetto del contratto: il diritto all’utilizzo del bene definito più compitamente nell’articolo 1803 codice civile
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Durata del comodato
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Corrispettivo, se previsto
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Foto Competente
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Firma dei soggetti interessati
2) Registrazione
La registrazione di un contratto di comodato d’uso di un immobile può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, NON può essere effettuata telematicamente:
a) sul contratto vanno apposte marche da bollo da 16,00 euro (una ogni 100 righe di contratto per minimo due copie del contratto, di cui una per il registro);
b) deve essere pagata l'imposta di registro dell'importo di € 200,00 tramite modello F23 con il codice tributo 109T;
c) deve essere compilato il modello 69 da consegnare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate al momento della registrazione.
Al termine del processo di registrazione l'Ufficio consegnerà una o due copie del comodato vidimate con la data ed il numero di registrazione.
FAC SIMILE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
La stipula e la registrazione di un contratto di comodato possono essere vantaggiose ai fini IMU e TASI: la nuova normativa prevede infatti uno "sconto" su IMU e TASI nel caso di immobili concessi in uso gratuito ai familiari entro il primo grado se utilizzate come abitazione principale. Clicca qui per i dettagli.
Nuovo modello RLI
Dal 19 settembre 2017 è in vigore il nuovo modello RLI per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione.
Clicca qui per collegarti al sito dell'Agenzia delle Entrate per le specifiche.
Il nuovo modello RLI deve essere utilizzato nei seguenti casi:
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comunicazione dei dati catastali;
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contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi titoli Pac
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registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato
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denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato ai comodati fittizi
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registrazione dei contratti di locazione con previsone di canoni differenti per le diverse annualità
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ravvedimento operoso
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comunicazione della non proroga o proroga tardiva dell'opzione di cedolare secca
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registrazione dei contratti di locazione con pertinenze concesse con atto separato rispetto all'immobile principale.
Pubblicata la prima bozza della Manovra 2018
VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY: LEGITTIMO IL POSIZIONAMENTO DI UNA TELECAMERA SUL PIANEROTTOLO
La Cassazione, con la sentenza 34151/17 depositata il 12 luglio, ha affermato che non commette illecito il condomino che installa una telecamera sul suo pianerottolo poiché quest'ultimo "non rientra nella nozione di privata dimora" perché potenzialmente "destinato ad un uso indeterminato di persone". Naturalmente la telecamera deve avere un raggio di ripresa che interessi principalmente l'ingresso dell'abitazione di chi installa il dispositivo e solo in minima parte, cioè solo per quanto inevitabile, la restante porzione di pianerottolo.
L’appaltatore è sempre responsabile per dieci anni dei difetti dell’opera, non solo in caso di nuova costruzione, ma anche nelle ristrutturazioni.
(Corte di Cassazione, sentenza 7756/2016: l’articolo 1669 del Codice Civile si applica a tutti gli interventi che influiscono sul normale godimento dei beni)
Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, alcuni condòmini avevano fatto causa all’impresa che aveva effettuato alcuni interventi di ristrutturazione a valle dei quali si erano presentati alcuni danni, come la presenza di un quadro fessurativo sulle pareti interne ed esterne del fabbricato e lo scollamento di quasi tutte le mattonelle del pavimento.
In primo grado, i giudici avevano dato ragione ai condòmini sulla base dell’articolo 1669 del Codice Civile che prevede che se l’opera, realizzata su edifici o altri immobili destinati alla lunga durata, rovina o causa difetti all’immobile, l’appaltatore, cioè l’impresa che ha realizzato i lavori, è responsabile nei confronti dei committenti dei danni che dovessero verificarsi entro dieci anni dalla fine dei lavori e se i committenti hanno denunciato i danni entro un anno dalla loro scoperta.
In appello il giudice aveva affermato invece che l’articolo 1669 dovesse essere applicato solo alle nuove costruzioni e non alle ristrutturazioni.
La situazione è stata ribaltata dalla Cassazione: i giudici hanno ribadito che l’impresa è responsabile non solo in caso di lavori ex novo, ma anche per le opere di ristrutturazione poichè anche queste possono rovinare o mettere in pericolo l’immobile.
In questo caso i gravi difetti denunciabili devono intendersi quelli riguardanti le parti essenziali degli immobili che garantiscono la stabilità e la conservazione. Tra questi rientrano i vizi della pavimentazione, delle scale, delle recinzioni, degli impianti e l’umidità.
Pubblicata sul sito dell'Egenzia delle Entrate la guida aggiornata all'ecobonus
Affitti turistici: cedolare secca anche per gli affitti brevi
Il DEF (documento di economia e finanza) approvato il 14 aprile scorso dal Consiglio dei Ministri, prevede una FLAT TAX per gli affitti brevi al 21%, una Cedolare Secca il cui prelievo sarà garantito direttamente da portali e siti web che faranno da sostituti di imposta.
L'opzione riguarda anche i contratti di sub locazione e i contratti di godimento oneroso dell’immobile stipulati dal comodatario (novità rospetto alla Cedolare applicata sui contratti non turistici, dove il comodatario non può esercitare l'opzione)
La nuova norma riguarderà le locazioni brevi anche qualora vengano offerti servizi aggiuntivi di tipo alberghiero (anche se laddove i servizi offerti siano preponderanti rispetto alla locazione si esula da tale tipologia contrattuale) e verrà applicata a tutti i contratti stipulati a partire dal 1 maggio prossimo (quindi i canoni percepiti in forza di contratti stipulati entro il 30 aprile andranno assoggettati ancora all'IRPEF).
Come per la Cedolare Secca sulle locazioni non turistiche, il proprietario dovrà esercitare l'opzione per comunicare l'adesione al regime agevolato (le informazioni su come fare non appena disponibili)
Gli intermediari che faranno da sostituti di imposta dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi ai contratti (in caso di omessa o infedele dichiarazione verranno sanzionati con un importo che va dai 250 ai 2000 euro), il termine di presentazione sarà stabilito con successivo decreto delle Entrate.
Gli intermediari stessi dovranno poi operare una ritenuta del 21%, qualora intervengano nel pagamento del canone di locazione. Tale ritenuta dovrà essere versata con F24 a titolo di imposta se il Locatore opta per il regime della Cedolare, a titolo di acconto in caso di regime IRPEF
L'intermediario dovrà poi rilasciare una certificazione relativa al pagamento della ritenuta.
La disciplina attuativa della nuova normativa sarà adottata con decreto delle Entrate entro 90 giorni.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - CESSIONE DEL CREDITO
Confermata dalla legge di Stabilità 2017 la possibilità, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 1 dell’art. 16-bis TUIR, di optare, a partire dal 1° gennaio 2017, per la cessione del credito relativo alle spese detraibili ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. La possibilità di cessione è estesa anche ad altri soggetti privati; rimangono quindi esclusi gli istituti di credito.
Prevista altresì la possibilità di successiva cessione del credito.
Le regole applicative dovrebbero arrivare dall'Agenzia delle Entrate entro il 1 marzo 2017.
Di seguito le indicazioni relative al 2016:
Una delle principali novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 in materia di DETRAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO prevede, al comma 74, che
PER LE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO DI IMPOSTA 2016 PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI i soggetti “incapienti” di cui all’art. 11, co. 2, e all’art. 13, co. 1, lettera a), e co. 5, lettera a), del Tuir, in luogo di beneficiare della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili.
In pratica i contribuenti che ricadono nella cosiddetta “no tax area”, cioè i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’Irpef o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir, e che quindi NON POTREBBERO BENEFICIARE DELLE ULTERIORI DETRAZIONI IN QUANTO SPETTANTI FINO A CONCORRENZA DEL'IMPOSTA LORDA, hanno la facoltà di cedere, sotto forma di credito, la relativa detrazione ai fornitori che hanno eseguito i lavori. I fornitori a loro volta ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spese a loro carico.
L'Agenzia delle Entrate, in data 22/03/2016, ha emanato un provvedimento per specificare le modalità di cessione.
I soggetti coinvolti sono nello specifico i contribuenti al cui reddito complessivo concorrono soltanto
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redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno
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redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro
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il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
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reddito complessivo non superiore ad euro 8.000 al quale concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni ed assegni equiparati), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l);
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reddito complessivo non superiore ad euro 4.800 al quale concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici al coniuge indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, o di cui agli artt. 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l) del Tuir.
Tali condizioni di “incapienza” devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi agevolabili; quindi per le spese sostenute nel 2016 la condizione di incapienza deve essere verificata in relazione all'anno 2015.
CREDITO CEDIBILE:
Il credito è cedibile esclusivamente ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione.
L'importo oggetto della cessione è pari al 65% delle spese a carico del condòmino come attribuite sulla base alla tabella millesimale di ripartizione.
La parte di spesa non ceduta (il 35% del totale) deve essere pagata mediante il bonifico bancario o postale previsto dalle norme di riferimento.
Ovviamente è possibile cedere anche un credito riferentesi a spese di riqualificazione iniziate in anni precedenti ma pagate nel 2016
PROCEDURA:
È prevista una particolare procedura al fine di formalizzare l’operazione;
Per prima cosa i condòmini incapienti che intendono cedere il credito devono manifestare tale volontà attraverso:
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la stessa delibera assembleare di approvazione degli interventi di riqualificazione energetica;
- una specifica comunicazione inviata al condomìnio, il quale deve provvedere ad inoltrarla ai fornitori.
I fornitori, a loro volta, devono comunicare in forma scritta al condomìnio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.
Il condomìnio poi è tenuto a trasmettere un’apposita comunicazione telematica entro il 31 marzo 2017 per comunicare:
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il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
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l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese;
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il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;
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il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
L'avvenuto invio di tale comunicazione deve essere portato a conoscenza dei fornitori.
UTILIZZO DEL CREDITO DA PARTE DEL FORNITORE:
Il fornitore potrà fruire del credito ceduto in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017 esclusivamente in compensazione con modello F24 da presentarsi tramite servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e con codice tributo che sarà essere appositamente istituito.
Registrazione dell'accordo di riduzione del canone di locazione
Il Dl n. 133 del 12 settembre 2014, in vigore dal 13
settembre 2014 e attualmente in fase di conversione in legge, statuisce che la registrazione dell’atto con il quale viene formalizzato esclusivamente l'accordo di riduzione del canone di locazione di un contratto ancora in essere non è più soggetta né all’imposta di registro (originariamente pari ad € 67) né all’imposta di bollo (16 euro per ogni foglio).
Il contratto di locazione non registrato o registrato tardivamente è nullo
In tema di locazioni abitative la mancata registrazione del contratto comporta la nullità insanabile dell'atto, determinando così il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, in quanto la registrazione è condizione giuridica di efficacia, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza".
Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Massa con la sentenza del 30 maggio 2016 n. 1277 in merito alla nullità del contratto di locazione.
Fonte http://www.condominioweb.com
Registrazione Contratti di Locazione - Legge di Stabilità 2016
Dal 1° gennaio 2016 la registrazione del contratto di locazione è un obbligo esclusivo del locatore il quale ha a disposizione 30 giorni di tempo dalla sottoscrizione del contratto, dovendo poi, nei successivi 60 giorni darne notizia al conduttore e all’amministratore di condominio per le formalità connesse alla tenuta dell'anagrafe condominiale.
Le spese connesse alla registrazione del contratto di affitto sono a carico, in parti uguali, del conduttore e del locatore. È possibile, tuttavia, far gravare l’intera imposta sul locatore; mentre non è accettata la pattuizione inversa.
La legge di Stabilità 2016, in realtà, sembra aver eliminato la norma per cui entrambe le parti rispondono in solido del pagamento; quindi, ora che l’obbligo di registrazione spetta al solo locatore, pare che soltanto su quest’ultimo possa ricadere la responsabilità dell’omesso versamento d’innanzi al Fisco.
canone rai
Le nuove regole dopo la legge di stabilità: clicca qui
per la circolare esplicativa.
Modelli di dichiarazione per l'esenzione dal pagamento:
1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELL’ESENZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE RAI 75ENNI