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domande frequenti

 

 

 

01

Come devono essere suddivise le spese condominiali tra locatore e conduttore?

 

Solitamente le spese relative al compenso dell'amministratore, all'assicurazione del fabbricato e quelle relative alla predisposizione di ritenute, certificazioni e 770, rimangono a carico del locatore salvo diverso accordo contrattuale. Per tutte le altre spese si può fare riferimento alla tabella concordata tra CONFEDILIZIA E SUNIA-SICET-UNIAT.

02

E'possibile ridurre il canone di locazione senza dover stipulare un nuovo contratto?

 

La Corte di Cassazione ha puntualizzato che le sole variazioni del canone non determinano di per sé una novazione del rapporto locatizio trattandosi di modifiche accessorie rispetto all’obbligazione principale (Cass. civ., n. 5576/2003). E’ sufficiente quindi predisporre una scrittura privata che, facendo riferimento al contratto di locazione in essere, dichiari la riduzione del canone di locazione senza che possano considerarsi variate le altre clausole contrattuali quale, ad esempio, quella relativa alla durata del contratto. 

 

La registrazione di tale scrittura privata non è obbligatoria, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 60/E del 28 giugno 2010, ma opportuna sia nell'interesse dell'inquilino, in caso di contenzioso con il proprietario, sia nell'interesse dello stesso proprietario per prevenire eventuali "liti fiscali", fornendo prova certa della riduzione operata. L’obbligatorietà della registrazione sorge, invece, qualora il predetto accordo sia formalizzato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

 

Per la registrazione dell’atto con il quale viene formalizzato esclusivamente tale accordo non sono più dovute l’imposta di registro (67 euro) e l’imposta di bollo (16 euro per ogni foglio). Questa agevolazione che riguarda ogni tipologia di contratto di locazione, sia di tipo abitativo che per i contratti aventi ad oggetto immobili non residenziali, è stata introdotta dal Dl n. 133 del 12 settembre 2014, in vigore dal 13 settembre 2014.

 

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