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domande frequenti

 

 

 

01

E' possibile richiedere in qualunque momento la convocazione di un'assemblea straordinaria da parte dei Condomini ?
 

La richiesta di convocazione di un'assemblea straordinaria è sempre possibile da parte dei Condomini. L'art. 66 dis. att. del del Codice civile impone che la richiesta sia scritta e inviata all'Amministratore con il nominativo dei Condomini richiedenti, ordine del giorno e firma degli stessi. Per essere valida la richiesta deve essere fatta da almeno 2 Condomini la cui somma sia 1/6 dei millesimi generali di proprietà. All'Amministratore ha dieci giorni di tempo per convocare l'assemblea, trascorsi i quali, i Condomini posso convocare autonomamente l'assemblea con le stesse tempistiche delle normali convocazioni.

02

Come devono essere suddivise le spese condominiali tra locatore e conduttore?

 

Solitamente le spese relative al compenso dell'amministratore, all'assicurazione del fabbricato e quelle relative alla predisposizione di ritenute, certificazioni e 770, rimangono a carico del locatore salvo diverso accordo contrattuale. Per tutte le altre spese si può fare riferimento alla tabella concordata tra CONFEDILIZIA E SUNIA-SICET-UNIAT.

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